PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «non superiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a dodici anni».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.